keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 32 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- 3 Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- 1 Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- termine 21
- prescrizione 18
- articolo 9
- decisione 7
- il 7
- esecuzione 6
- sanzioni 6
- pubblicazione 6
- paragrafo 5
- norma 5
- decisioni 5
- mora 5
- penalità 5
- giorno 5
- infrazione 4
- articoli 4
- la 4
- articoli 4
- adottate 3
- decorrere 3
- atto 3
- ammenda 3
- irrogazione 3
- informazioni 3
- interessate 2
- tuttavia 2
- interruzione 2
- ogni 2
- procedimento 2
- comprese 2
- nuovamente 2
- parti 2
- nomi 2
- fini 2
- modifica 2
- corte 2
- giustizia 2
- indica 2
- ammende 2
- forzata 2
- contenuto 2
- protezione 2
- irrogate 2
- tiene 2
- conto 2
- legittimo 2
- interesse 2
- gatekeeper 2
- decorre 2
- terzi 2
Articolo 44
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
Articolo 32
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 30 e 31 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.
3. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un' impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:
a) | richieste di informazioni formulate dalla Commissione; |
b) | autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari; |
c) | l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Il termine di prescrizione scade tuttavia al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospeso fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o |
b) | da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) | per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o |
b) | per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale. |
Articolo 44
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
whereas